No al patteggiamento sul caso Rebellin

Riceviamo e pubblichiamo questo testo che ci ha inviato l’avvocato Mirko Mariani inerente il caso di Davide Rebellin.

Lunedi 11 marzo il Tribunale di Vicenza si dovrà esprimere se accogliere o meno la richiesta di “patteggiamento” concordata dal Pubblico Ministero e la difesa dell’imputato Wolfgang Rieke alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione per la morte dell’indimenticato campione Davide Rebellin.

C’è da dire che già in precedenza (nell’udienza preliminare), il Giudice per l’Udienza Preliminare, che sarà diverso da quello che deciderà lunedì, ha rifiutato l’accordo tra P.M. e imputato, ritenendo la pena proposta per il patteggiamenmto non congrua per la gravità dei fatti contestati.

Se la richiesta fosse accolta, trattandosi di pena inferiore ai 4 anni, l’imputato, ad oggi sottoposto alla misura cautelare del carcere, potrà richiedere immediatamente gli arresti domiciliari per poi vedere scongiurato un ingresso in carcere, in uno con il venire meno anche degli arresti domiciliari, successivamente alla decisione dal Tribunale di Sorveglianza, il quale dovrà decidere se mandare in carcere il condannato oppure ammetterlo ammetterlo a misure alternative alla detenzione, tra le quali  all’affidamento in prova ai servizi sociali, che farebbe venir meno anche gli arresti domiciliari.

E’ bene ricordare che la pena per omicidio colposo stradale prevista dall’art. 589 bis c.p.va da 2 anni a 7 anni di reclusione. La pena passa immediatamente da anni 8 ad anni 12 nel caso di guida in stato di ebbrezza, ovvero in casi guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico più lieve da 5 a 10 anni. Vi sono poi una serie di aggravanti ulteriori tra le quali incredibilmente non vi è l’omissione di soccorso. Quindi nel caso dell’imputato Wolfgang Rieke, egli dovrà essere condannato in forza dell’ipotesi base che va da 2 a 7 anni.

Purtuttavia non si comprende come alla luce della circostanza aggravante di cui all’art. 589 ter c.p., che prevede l’aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque una pena non inferiore nel minimo a 5 anni, ben il P.M. poteva non prestare un ulteriore consenso, vista la precedente “bocciatura” e ben potrà il nuovo Giudice nuovamente rigettare  tale accordo con la difesa dell’impuatato, in quanto per arrivare alla pena “concordata” di 3 anni e 9 mesi le parti sono partite da una pena base inferiore a 6 anni e, quindi, in prossimità del minimo ai sensi della fattispecie aggravata dalla fuga del conducente, di omicidio stradale ex art. 590 

Va ricordato che all’imputato che sceglie il patteggiamento viene concesso un terzo di pena in meno, Pertanto nel caso specifico, se Wolfgang Rieke non viene condannato ad una pena inferiore a 6 anni di reclusione, considerata la riduzione di un terzo per il patteggiamento, non potrà essere applicata una pena superiore ad anni 4, che aprirebbe le porte del carcere al camionista tedesco.

Nel computo della pena si dovrebbe tenere conto del comportamento successivo ai fatti e valorizzarlo per portarlo ad una pena superiore ai 4 anni anche se “patteggiata”.

Infatti è sconvolgente che il camionista tedesco, resosi conto di aver provocato un incidente mortale si sia disinteressato della sorte di Rebellin e sia fuggito senza avvisare le Autorità di quanto accaduto per sfuggire al processo ed alla sanzione penale (senza parlare del fatto che con tale comportamento si rischia di far rimanere ignoti i fatti ed il conducente con le conseguenti e comprensibili difficoltà risarcitorie). 

Ricordiamo che solo attraverso un Mandato di Arresto Europeo è stato possibile, con non poche difficoltà, consegnarlo alle Autorità Italiane e, quindi, processarlo.

Quindi la gravità dei fatti ed il comportamento successivo di assoluto disinteressein riferimento alla gravità dell’evento cagionato, se valutate vicino al massimo di pena, possono essere gli unici elementi che potrebbero portare anche il Giudice dell’udienza di lunedi prossimo a rigettare il patteggiamento, cosa che se non avverrà comporterà per Wolfgang Rieke la possibilità di evitare il carcere.

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